Commercio elettronico: nuova normativa europea sull'IVA applicabile dal 1° gennaio 2015

In conformità con la nuova normativa europea che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, i servizi elettronici al consumatore saranno soggetti al regime IVA del paese di residenza del venditore.




Per quanto riguarda l'Unione europea, Amazon applicherà l'aliquota IVA standard prevista da ciascuno stato membro (p. es. 19% per la Germania, 20% per la Francia e il Regno Unito, 21% per la Spagna e la Lettonia, 22% per l'Italia e 25% per la Danimarca).




Una rivoluzione per il commercio elettronico andrà in scena quindi nell'Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2015: l'imposta sul valore aggiunto, meglio conosciuta come IVA, non sarà più calcolata in base al regime fiscale in vigore nel paese in cui si trova il venditore, ma su quello dell'acquirente.

In parole povere, se un'azienda con sede in Francia venderà un'app, un e-book o una traccia musicale in Italia dovrà pagare l'IVA non più col valore della francese Taxe sur la Valeur Ajoutée (20%) ma con quello in vigore nel nostro paese, ossia il 22%. Il che è esattamente ciò che accade quando viene acquistato un prodotto fisico.
 
 
 
 
La nuova normativa è stata congegnata per rendere impossibili e più difficili  le acrobazie fiscali dei colossi dell'e-commerce come Amazon o Google; ad esempio, Skype non potrà più godere del regime estremamente favorevole del Lussemburgo (dove la Taxe sur la Valeur Ajoutée è al 15%), ma dovrà applicare quello in vigore nel paese dell'acquirente. Un obbligo ulteriore che ricadrà sul venditore sarà quello di accertare la residenza dell'acquirente raccogliendo almeno "due prove non contraddittorie".


Se questo passaggio sembra complicato è perché in effetti lo è. Se da una parte l'indirizzo IP dell'acquirente si può ottenere facilmente, dall'altra ottenere la seconda prova richiesta dalla normativa è molto complesso: ottenere copia di un documento, o di un'utenza domestica, o di un estratto conto bancario implica una procedura di autenticazione lunga ed articolata che, secondo chi si oppone a questa normativa europea, rischia addirittura di scoraggiare all'acquisto. E a questo aggiungiamo che i venditori saranno obbligati a conservare le suddette "prove non contraddittorie" per almeno 10 anni.

FONTE:http://it.ibtimes.com/articles/73762/20141217/iva-e-commerce-commercio-elettronico-europa-ue-legge-venditore-acquirente-startup.htm

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